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Rispetto a questo divieto è ammessa una deroga, per soli due giorni, previa apposita comunicazione mediante:
- nr. verde regionale 800 841 051
- e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it
- utilizzo apposito applicativo web.
- Dal 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026 divieto di abbruciamento di residui vegetali. Resta valida la facoltà dell’Autorità Fitosanitaria di emettere prescrizioni per emergenze fitosanitarie.
- Nelle zone Pianura ovest e Pianura est, soltanto nei periodi 1°ottobre-31 ottobre 2025 e 1°marzo-31 marzo 2026, è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e, sempre nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 152/2006, con le modalità indicate qui.
Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “Liberiamo l'aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. - Nelle zone svantaggiate dei Comuni di Pianura ovest ed est e nei comuni dell’Agglomerato di Bologna tale deroga di due giorni può essere utilizzata in tutto il periodo dal 1°ottobre 2025 al 31 marzo 2026.
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Ultimo aggiornamento: 16-12-2025, 15:26
