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Gli orari massimi di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie lotto, sale giochi, …) o ex art. 88 (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo,…) del TULPS (R.D. 773/1931), nell’ambito degli indirizzi di carattere generale di cui alla deliberazione Consiglio comunale n. 27 del 29/04/2016, sono fissati su tutto il territorio comunale dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l’interruttore elettrico.
L'ordinanza si prefigge come scopo quello di tutelare la salute pubblica e in particolar modo i soggetti deboli e a rischio rispetto al fenomeno della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.
Una criticità che sta aumentando esponenzialmente, e comporta conseguenze riconducibili a costi sanitari tanto diretti (maggiori cure mediche) quanto indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito, …); oltre a coinvolgere non solo l’interessato ma tutto il suo nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale.
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Ultimo aggiornamento: 02-01-2026, 10:14
