Richiesta di separazione
Scheda del servizio
Il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto significative novità in materia di separazione e divorzio: le coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in alternativa al ricorso in Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti modalità:
A chi è destinato :
Alle coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.
Come si richiede :
Entrambe le fattispecie sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.
La dichiarazione al Sindaco, ufficiale di stato civile inoltre non può essere resa in caso di presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; sono inoltre escluse dalla competenza dell’ufficiale di stato civile le dichiarazioni contenenti patti di trasferimento patrimoniale.
Modalità di richiesta:
Tempi:
1) “Convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge 162/2014:
Spese a carico dell'utente :
All’atto della dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile i coniugi devono corrispondere un diritto fisso pari a euro 16,00, ai sensi della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, punto 11-bis e della delibera di giunta comunale n. 132 del 3/12/2014
- “convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge 162/2014
- dichiarazione resa innanzi al Sindaco, ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014.
A chi è destinato :
Alle coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.
Come si richiede :
Entrambe le fattispecie sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.
La dichiarazione al Sindaco, ufficiale di stato civile inoltre non può essere resa in caso di presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; sono inoltre escluse dalla competenza dell’ufficiale di stato civile le dichiarazioni contenenti patti di trasferimento patrimoniale.
Modalità di richiesta:
- “convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge 162/2014
- dichiarazione resa innanzi al Sindaco, ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014.
Tempi:
1) “Convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge 162/2014:
- Entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta/autorizzazione, ciascuno degli avvocati dovrà trasmetterne copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita al Comune . L'ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione entro i successivi trenta giorni.
- Dichiarazione resa innanzi al Sindaco, ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014:
Spese a carico dell'utente :
All’atto della dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile i coniugi devono corrispondere un diritto fisso pari a euro 16,00, ai sensi della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, punto 11-bis e della delibera di giunta comunale n. 132 del 3/12/2014
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Istituzionale e Demoanagrafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Alessandro Erriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Dott. Massimiliano Schiavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referente | Dott.ssa Daniela Roversi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo |
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Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868813 051.6868814 |
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Fax |
051.976084 |
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anagrafe@comune.castello-d-argile.bo.it statocivile@comune.castello-d-argile.bo.it elettorale@comune.castello-d-argile.bo.it |
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Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- Guida separazione[.pdf 7,87 Kb - 26/10/2022]
Modulistica
- Dichiarazione di separazione o divorzio[.pdf 35,68 Kb - 29/08/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 19/09/2024 18:10:38