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Convivenza di fatto

Scheda del servizio

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

  • residenti nel Comune di Castello d'Argile, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritti nel medesimo stato di famiglia;
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Castello d'Argile scegliendo una delle seguenti modalità:

  1. direttamente all'ufficio anagrafe del Comune;
  2. per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Castello d'Argile - Piazza Gadani 2 - 40050 Castello d'Argile (BO);
  3. per fax al numero 051/97.60.84
  4. per posta elettronica semplice al seguente indirizzo anagrafe@comune.castello-d-argile.bo.it
  5. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.castellodargile@pec.renogalliera.it

In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

  • dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
  • dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

Accertamento dei requisiti
L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art.1 co.36 della Legge n.76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso Ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.

Il contratto di convivenza si risolve per:
  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei due contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
  • matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'Ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Area Area Istituzionale e Demoanagrafica
Assessore Alessandro Erriquez
Responsabile Dott. Massimiliano Schiavina
Referente Dott.ssa Daniela Roversi
Personale Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo
Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo
Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo
Indirizzo Piazza A. Gadani, 2
Telefono 051.6868813
051.6868814
Fax 051.976084
Email anagrafe@comune.castello-d-argile.bo.it
statocivile@comune.castello-d-argile.bo.it
elettorale@comune.castello-d-argile.bo.it
Note Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente.
Apertura al pubblico
Giorno Orario
INVERNALE
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 8.30 - 12.30
Mercoledì 8.30 - 12.30
Giovedì 14.30 - 18.30
Venerdì 8.30 - 12.30
Sabato 8.30 - 12.30
Domenica
ESTIVO
(dal 1 luglio al 31 agosto)
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 8.30 - 13.00
Mercoledì 8.30 - 12.30
Giovedì 8.30 - 13.00
Venerdì 8.30 - 12.30
Sabato 8.30 - 12.30
Domenica

Documenti - Normativa

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 19/09/2024 18:10:43

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