Idoneità Alloggiativa
Scheda del servizio
Il Certificato di conformità edilizia ed Agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a Permesso di Costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a) L.R. 15/2013.
- L’interessato trasmette allo Sportello Unico alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine lavori corredata da:
- Dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
- Dalla copia della scheda tecnica desrittiva e dei relativi allegati;
- Dall’indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell’immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;
- Dal certificato di collaudo statico di cui all’art. 19 della L.R. 19/2008 ove richiesto per l’opera realizzata;
- Dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d’opera realizzate ai sensi dell’art. 22 L.R. 15/2013;
- Dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all’atto della fine dei lavori, ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. c) L.R. 15/2013.
La completa presentazione della documentazione di cui ai punti precedenti, consente l’utilizzo immediato dell’immobile, fatto salvo l’obbligo di conformare l’opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello Unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, ai sensi dell’art. 23 comma 9 L.R. 15/2013.
Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità sono sottoposti a controllo sistematico:
Fuori dal caso di cui al comma 4, almeno il 25 % dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione, selezionato secondo i criteri uniformi definiti con atto di coordinamento tecnico regionale di cui all’art. 12 comma 4 lett. e) L.R. 15/2013. Lo Sportello Unico, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato stesso. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.
Il responsabile del procedimento, rilevata l’incompletezza formale della documentazione presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell’amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla:
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.
La conformità edilizia e agibilità, comunque certificata, non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.
La richiesta di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità è soggetta a diritti di segreteria pari a :
La completa presentazione della documentazione di cui ai punti precedenti, consente l’utilizzo immediato dell’immobile, fatto salvo l’obbligo di conformare l’opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello Unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, ai sensi dell’art. 23 comma 9 L.R. 15/2013.
Il responsabile del procedimento, rilevata l’incompletezza formale della documentazione presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell’amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla:
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.
La conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva che conseguentemente tiene luogo del certificato di conformità.
La richiesta di Attestazione di Agibilità per formazione del silenzio assenso derivante dal decorso dei termini di legge è soggetta a diritti di segreteria pari a :
€ 50,00
Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità sono sottoposti a controllo sistematico:
- Gli interventi di nuova edificazione;
- Gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- Gli interventi per i quali siano state presentate varianti in corso d’opera che presentino i requisiti di cui all’art. 14 bis della L.R. 23/2004.
Fuori dal caso di cui al comma 4, almeno il 25 % dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione, selezionato secondo i criteri uniformi definiti con atto di coordinamento tecnico regionale di cui all’art. 12 comma 4 lett. e) L.R. 15/2013. Lo Sportello Unico, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato stesso. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.
Il responsabile del procedimento, rilevata l’incompletezza formale della documentazione presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell’amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla:
- Che le varianti in corso d’opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9 comma 3 L.R. 15/2013;
- Che l’opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall’eventuale SCIA di fine lavori;
- La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
- La correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell’unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell’avvenuta segnalazione all’Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.
La conformità edilizia e agibilità, comunque certificata, non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.
La richiesta di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità è soggetta a diritti di segreteria pari a :
- € 90,00
- + € 30,00 per ogni unità abitativa, produttiva, direzionale, commerciale, o altri usi non accessori oltre la prima
- Tali importi possono essere versati mediante PAGOPA.
La completa presentazione della documentazione di cui ai punti precedenti, consente l’utilizzo immediato dell’immobile, fatto salvo l’obbligo di conformare l’opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello Unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, ai sensi dell’art. 23 comma 9 L.R. 15/2013.
Il responsabile del procedimento, rilevata l’incompletezza formale della documentazione presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell’amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla:
- Che le varianti in corso d’opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9 comma 3 L.R. 15/2013;
- Che l’opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall’eventuale SCIA di fine lavori;
- La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
- La correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell’unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell’avvenuta segnalazione all’Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.
La conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva che conseguentemente tiene luogo del certificato di conformità.
La richiesta di Attestazione di Agibilità per formazione del silenzio assenso derivante dal decorso dei termini di legge è soggetta a diritti di segreteria pari a :
€ 50,00
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | Area Gestione del Territorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessore | Roberto Taddia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile | Ing. Marco Pesare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale |
Arch. Elisabetta Bragalli - Istruttore Amministrativo |
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Indirizzo | Piazza A. Gadani, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono |
051.6868855 051.6868856 |
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Fax |
051/97.60.84 |
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territorio@comune.castello-d-argile.bo.it |
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Note | Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente. Si può contattare telefonicamente l'Ufficio per informazioni sulle pratiche edilizie Lunedì, martedì e giovedì dalle 12.00 alle 13.00 |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/04/2023 16:31:52