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Denuncia di Residenza con provenienza dall'Estero

Scheda del servizio

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO
CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
EMIGRAZIONE ALL'ESTERO
nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012.

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.


Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

direttamente all'ufficio anagrafe del Comune su appuntamento (tel.051/68.68.813);
per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Castello d'Argile - Piazza Gadani 2 - 40050 Castello d'Argile (BO);
per fax al numero 051/97.60.84
per posta elettronica semplice al seguente indirizzo anagrafe@comune.castello-d-argile.bo.it
per posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC comune.castellodargile@pec.renogalliera.it
L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni:

che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termne, l'eventuale esito negativo.

Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.

LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
Il D.L. 28/03/2014 n.47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", entrato in vigore il 29/03/2014 all'art.5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
Modello di assenso proprietario
"L'art.55 del D.Lgs. 28/12/2013 n.154 stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e dispone altresì che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo all'assenso del genitore che non si trasferisce.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.

Documentazione necessaria:
a) Per il cambio di residenza di cittadini italiani da altro Comune o dall'estero: documento d'identità in corso di validità , codice fiscale di tutte le persone che si trasferiscono, patente di guida di tutti i componenti il nucleo famigliare e numeri di targa dei veicoli a loro intestati.
Definita la pratica di residenza o di variazione di indirizzo, l'Ufficio Anagrafe trasmette la relativa comunicazione alla Motorizzazione Civile che provvederà ad inviare un'etichetta adesiva da applicare alla patente di guida e al libretto di circolazione per il relativo aggiornamento.

b) Per il cambio di residenza di cittadini stranieri: oltre quanto indicato nel punto a), permesso di soggiorno valido, passaporto in corso di validità , ogni altro documento comprovante stati e qualità, tradotto in italiano e legalizzato.

In seguito alla variazione di residenza è necessario provvedere ai seguenti adempimenti: denuncia di locazione, iscrizione del cane (se in possesso) presso l'ufficio anagrafe canina, denuncia tassa rifiuti solidi urbani presso l'ufficio tributi.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Area Area Istituzionale e Demoanagrafica
Assessore Alessandro Erriquez
Responsabile Dott. Massimiliano Schiavina
Referente Dott.ssa Daniela Roversi
Personale Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo
Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo
Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo
Indirizzo Piazza A. Gadani, 2
Telefono 051.6868813
051.6868814
Fax 051.976084
Email anagrafe@comune.castello-d-argile.bo.it
statocivile@comune.castello-d-argile.bo.it
elettorale@comune.castello-d-argile.bo.it
Note Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente.
Apertura al pubblico
Giorno Orario
INVERNALE
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 8.30 - 12.30
Mercoledì 8.30 - 12.30
Giovedì 14.30 - 18.30
Venerdì 8.30 - 12.30
Sabato 8.30 - 12.30
Domenica
ESTIVO
(dal 1 luglio al 31 agosto)
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 8.30 - 13.00
Mercoledì 8.30 - 12.30
Giovedì 8.30 - 13.00
Venerdì 8.30 - 12.30
Sabato 8.30 - 12.30
Domenica

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 19/09/2024 17:49:55

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