Proroga inizio/fine lavori
Proroga inizio/fine lavori - Permesso di costruire
Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell’interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
Proroga inizio/fine lavori – SCIA
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza della proroga, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla sscadenza, con comunicazione motivata da parte dell’interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
La richiesta di Proroga inizio/fine lavori è soggetta a diritti di segreteria.
Tali importi possono essere versati mediante PagoPa. Tutte le informazioni al seguente link o sul sito: https://www.pagopa.gov.it/
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