Agevolazioni IMU 2021 emergenza covid
IMU
A fronte dell’emergenza socio-sanitaria da Covid- 19 la Legge 178/2000 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto l’esenzione dal versamento della rata di acconto IMU 2021, limitatamente agli immobili nei quali i soggetti passivi IMU esercitino le seguenti attività e siano anche gestori delle medesime:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercitanti attività di allestimenti strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1 comma 743 della Legge 27/12/2019 n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Inoltre, la legge n. 69 del 21 maggio 2021 che ha convertito il D.L. 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19”all’art. 6-sexies, ha introdotto ulteriori esenzioni:
a) non è dovuta la prima rata Imu da parte dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione;
b) non è dovuta la prima rata Imu da parte di soggetti titolari di reddito agrario, così come definito dall’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi;
c) non è dovuta la prima rata Imu da parte di soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019 (queste partite IVA ai sensi del DL 41/2021 non sono tenute al rispetto delle condizioni di seguito indicate)
alle seguenti condizioni
- che gli immobili siano posseduti da soggetti passivi IMU che siano anche gestori;
- che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
- che i ricavi (di cui all’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86 e smi) o i compensi (di cui art. 54 comma 1 del medesimo testo unico) non siano superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello della entrata in vigore del DL 41/2021 (23 marzo 2021).
Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni è necessario presentare la dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022).
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Con il D.L. 41/2021 convertito dalla Legge 69/2021 è stato disposto che:
a) le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25/08/1991 n. 287, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione di suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4 comma 3 – quater del DL 30/12/2019 n. 162 convertito con modificazioni, dalla Legge 28/02/2020 n. 8, già esonerate dal 1 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 con precedenti disposizioni di Legge, sono esonerate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone unico di cui all’articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge 27/12/2019 n. 160;
b) i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, sono esonerati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della Legge 160/2019.