Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio
Il riconoscimento del figlio nato da genitori non coniugati fra loro può essere effettuato:
- prima della nascita, dalla sola madre, contestualmente da entrambi i genitori, oppure dal padre, ma solo dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della stessa;
- al momento della nascita, con dichiarazione congiunta di entrambi i genitori;
- successivamente alla dichiarazione di nascita.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può avvenire senza il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 14 anni non ha effetto senza il suo consenso.
Il riconoscimento può avvenire anche se i genitori erano uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Non si può riconoscere un figlio se non si sono compiuti i 16 anni, salvo che il giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio, lo autorizzi.
Il riconoscimento da parte di genitori stranieri è disciplinato dalla loro legge nazionale.
Il genitore straniero per effettuare il riconoscimento deve presentare apposito Nulla Osta rilasciato dalla competente Autorità Consolare in Italia.