Passaporto mortuario
Altri riferimenti normativi sono la convenzione con la Città del Vaticano (R.D. n. 1055/1938) e le convenzioni internazionali in materia di onoranze ai caduti in guerra.
Nota
La Circolare n. 24/1993 al punto 8.1 chiarisce che la Convenzione di Berlino non si applica per il trasporto internazionale di ceneri. [ vedi Trasporto internazionale di ceneri ]
Tempi di rilascio: 2 giorni dalla presentazione della richiesta completa
Documenti necessari
Paesi aderenti alla convenzione di Berlino
Austria - Belgio - Congo - Egitto - Francia - Germania - Italia - Messico Portogallo – Rep. Ceca - Romania - Slovacchia - Svizzera - Turchia
In genere la richiesta viene presentata dall’Onoranza Funebre incaricata del trasporto; la richiesta è indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso
- Istanza di rilascio del passaporto mortuario;
- 2 marche da bollo, del valore vigente alla data di presentazione;
- Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del luogo in cui è avvenuto il decesso;
- Estratto dell’atto di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso (se è prevista l’autentica di firma dell’Ufficiale dello Stato Civile, l’estratto di morte va legalizzato in Prefettura);
- Attestazione di garanzia fornita dall’Onoranza Funebre che effettua il trasporto comprovante l’idoneità della cassa per il trasporto all’estero;
- Certificato medico dell’Autorità sanitaria attestante che il decesso non è avvenuto a causa di malattia infettiva e/o diffusiva (artt. 18 - 25 - 30 - 32 del DPR 285/1990).
Paesi NON aderenti alla convenzione di Berlino
ad esempio: Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Grecia, Macedonia, Marocco, Moldavia, Paesi Bassi, Tunisia, Ucraina, ...
In genere la richiesta viene presentata dall’Onoranza Funebre incaricata del trasporto; la richiesta è indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso
- autorizzazione per il trasporto internazionale di salma;
- 2 marche da bollo, del valore vigente alla data di presentazione della domanda;
- Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è avvenuto il decesso;
- Estratto dell’atto di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso (se è prevista l’autentica di firma dell’Ufficiale dello Stato Civile, l’estratto di morte va legalizzato in Prefettura);
- Attestazione di garanzia fornita dall’Onoranza Funebre che effettua il trasporto comprovante l’idoneità della cassa per il trasporto all’estero;
- Certificato medico dell’Autorità sanitaria attestante che il decesso non è avvenuto a causa di malattia infettiva e/o diffusiva (artt. 18 - 25 - 30 - 32 del DPR 285/1990);
- Nulla Osta per l’introduzione della salma nel paese in cui è diretta emesso dall’Autorità Consolare straniera competente per il territorio in Italia (il documento dovrà essere legalizzato in Prefettura, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali).
Il passaporto mortuario (Stati aderenti alla Convenzione di Berlino) o l’autorizzazione all’introduzione in Italia del feretro sono rilasciati dall’Autorità Consolare Italiana nello stato estero di provenienza, a richiesta di familiari o incaricati in quel paese.
- verificare il diritto alla sepoltura del defunto nel Comune
Trasporto internazionale di ceneri
- Autorizzazione al trasporto all’estero delle ceneri; la richiesta va indirizzata al Sindaco del Comune del luogo di decesso
- 2 marche da bollo del valore vigente alla data di presentazione della domanda
- Autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è avvenuto il decesso;
- Estratto dell’atto di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso (se è prevista l’autentica di firma dell’Ufficiale di Stato Civile, l’estratto di morte va legalizzato in Prefettura);
- Copia del verbale di avvenuta cremazione;
- Nulla Osta per l’introduzione delle ceneri nel paese in cui sono dirette emesso dall’Autorità Consolare straniera competente per il territorio in Italia (il documento dovrà essere legalizzato in Prefettura, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali).