Convivenze di fatto
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:
- residenti nel Comune di Castello d'Argile, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritti nel medesimo stato di famiglia;
- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
- direttamente all'ufficio anagrafe del Comune;
- per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Castello d'Argile - Piazza Gadani 2 - 40050 Castello d'Argile (BO);
- per fax al numero 051/97.60.84
- per posta elettronica semplice al seguente indirizzo anagrafe@comune.castello-d-argile.bo.it
- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.castellodargile@pec.renogalliera.it
In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
- dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.
L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art.1 co.36 della Legge n.76/2016).
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei due contraenti.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio / unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso di un convivente;
- cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'Ufficio);
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.
Disciplina della convivenza di fatto
Modulistica
Modulo costituzione della convivenza di fatto
Modulo cessazione della convivenza di fatto