Cancellazione per irreperibilità
Irreperibilità all'indirizzo:
il cittadino che, a seguito di segnalazioni di un'altra persona o di un Ente, dopo ripetuti controlli da parte della Polizia Municipale, non viene mai rintracciato nel Comune né altrove, viene cancellato per irreperibilità dall'Anagrafe della Popolazione residente.
Il procedimento di cancellazione si conclude in genere dopo almeno un anno dal primo accertamento negativo e prevede ripetuti controlli distanziati nel tempo.
Irreperibilità al censimento:
il cittadino che a seguito del censimento generale della popolazione (cadenza decennale) non risulta essersi censito in nessun luogo del territorio comunale, dopo accertamento della Polizia Municipale, viene dichiarato irreperibile al censimento con conseguente cancellazione dell'Anagrafe della Popolazione residente.
La posizione anagrafica della persona cancellata per irreperibilità può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.